Hot Spot

Con l'obiettivo di contrastare il terrorismo internazionale, ed in seguito agli attentati messi in atto dalla rete di Al Qaeda l'11 settembre e dalle cellule terroristiche islamiche a Madrid e a Londra, il legislatore ha tracciato nuove linee guida al fine di prevenire il ripetersi di tali eventi. L'intento della norma è quello di evitare che i terroristi possano scambiarsi informazioni e comunicazioni tramite le postazioni internet presenti nei pubblici esercizi (bar, alberghi, pub, circoli privati ed ovviamente internet point e internet hot spot wireless areacafe).
Il “Decreto Pisanu” (Decreto Legge 27 Luglio 2005 n. 144 del Ministro degli Interni) riguardante le nuove misure antiterrorismo sancisce l’obbligo di conservazione da parte di titolari e gestori di Hot Spot ed Internet Point di tutti i dati di traffico telefonico e telematico effettuato dai loro utenti. L’obbligo di conservazione non include il contenuto delle comunicazioni, ma si limita esclusivamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi richiesti dagli utenti. In altre parole, è fatto obbligo di conservazione dei file di log dei server contenenti i dati relativi al traffico effettuato. Questo comporta la necessità di dotare la rete di sistemi di auditing, monitoraggio e reportistica.

Le norme antiterrorismo si applicano ai provider di servizi di telecomunicazioni ed ai soggetti che offrono accessi ad Internet in luoghi o locali pubblici (gestori di Hot Spot, titolari di Internet Point, Internet Café, strutture ricettive, club e circoli privati, aeroporti, biblioteche, ecc...). In particolare è fatto obbligo a ciascuno di questi soggetti  di:
inviare al Ministero delle Comunicazioni la comunicazione prevista dall’art. 25 del Codice delle Comunicazioni;
richiedere la licenza al questore;
identificare il soggetto a cui si offre il servizio prima di consentirgli l’accesso;
porre in essere il monitoraggio delle attività svolte dal soggetto a cui si offre il servizio ovvero memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed all’ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall’utente esclusi, comunque, i contenuti delle comunicazioni.

I gestori in particolare sono tenuti ad identificare clienti ed utenti, registrandone i dati di un documento di identità, prima di consentire l’utilizzo dei servizi e l’inizio della comunicazione. Questo comporta quindi anche la conservazione dei dati anagrafici degli utenti e delle riproduzioni dei relativi documenti d’identità. Attraverso il software Telnet, i log delle connessioni presenti nel database saranno disponibili alle Autorità che richiederanno le informazioni, mediante le autorizzazioni necessarie, ai fini antiterroristici, offrendo un servizio di connettività sicuro e a norma di legge.