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Con l'obiettivo di contrastare il terrorismo internazionale, ed in seguito agli attentati messi in atto dalla rete di Al Qaeda l'11 settembre e dalle cellule terroristiche islamiche a Madrid e a Londra, il legislatore ha tracciato nuove linee guida al fine di prevenire il ripetersi di tali eventi. L'intento della norma è quello di evitare che i terroristi possano scambiarsi informazioni e comunicazioni tramite le postazioni internet presenti nei pubblici esercizi (bar, alberghi, pub, circoli privati ed ovviamente internet point e internet cafe). Il “Decreto Pisanu” (Decreto Legge 27 Luglio 2005 n. 144 del Ministro degli Interni) riguardante le nuove misure antiterrorismo sancisce l’obbligo di conservazione da parte di titolari e gestori di Hot Spot ed Internet Point di tutti i dati di traffico telefonico e telematico effettuato dai loro utenti. L’obbligo di conservazione non include il contenuto delle comunicazioni, ma si limita esclusivamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi richiesti dagli utenti. In altre parole, è fatto obbligo di conservazione dei file di log dei server contenenti i dati relativi al traffico effettuato. Questo comporta la necessità di dotare la rete di sistemi di auditing, monitoraggio e reportistica.
Le norme antiterrorismo si applicano ai provider di servizi di telecomunicazioni ed ai soggetti che offrono accessi ad Internet in luoghi o locali pubblici (gestori di Hot Spot, titolari di Internet Point, Internet Café, strutture ricettive, club e circoli privati, aeroporti, biblioteche, ecc...). In particolare è fatto obbligo a ciascuno di questi soggetti di: inviare al Ministero delle Comunicazioni la comunicazione prevista dall’art. 25 del Codice delle Comunicazioni; richiedere la licenza al questore; identificare il soggetto a cui si offre il servizio prima di consentirgli l’accesso; porre in essere il monitoraggio delle attività svolte dal soggetto a cui si offre il servizio ovvero memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed all’ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall’utente esclusi, comunque, i contenuti delle comunicazioni.
I gestori in particolare sono tenuti ad identificare clienti ed utenti, registrandone i dati di un documento di identità, prima di consentire l’utilizzo dei servizi e l’inizio della comunicazione. Questo comporta quindi anche la conservazione dei dati anagrafici degli utenti e delle riproduzioni dei relativi documenti d’identità. Attraverso il software Telnet, i log delle connessioni presenti nel database saranno disponibili alle Autorità che richiederanno le informazioni, mediante le autorizzazioni necessarie, ai fini antiterroristici, offrendo un servizio di connettività sicuro e a norma di legge.
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